Rischio radon in Trentino palesemente sottovalutato da 36 anni

Parolari: «la Provincia ha fatto poco o nulla per monitorare la presenza sul territorio e ridurre l’esposizione della popolazione e dei lavoratori alla seconda causa di tumore ai polmoni».

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Del rischio di esposizione prolungata al gas radon si parla ormai da 36 anni in Europa, con l’emanazione della prima normativa di riferimento, la raccomandazione 90/143/Euratom della Commissione del 21 febbraio 1990, successivamente modificata e integrata dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom. Tale direttiva prevede, all’articolo 103, che gli stati membri dell’Unione europea adottino un Piano d’azione per il radon che affronti non solo i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nei luoghi di lavoro, ma anche l’esposizione al radon nelle abitazioni e negli edifici pubblici

La direttiva stabilisce i livelli di riferimento sia per l’esposizione al radon nei luoghi di lavoro sia per l’esposizione al radon negli ambienti chiusi. Nell’ambito del processo di recepimento della direttiva, gli Stati membri devono adottare livelli non superiori a tale valore, a meno che un livello superiore non sia giustificato dalle circostanze esistenti a livello nazionale. L’allegato XVIII della direttiva riporta tutti gli aspetti che devono essere presi in considerazione nell’elaborazione del piano d’azione per il radon per affrontare al meglio i rischi di lungo termine derivanti dall’esposizione al radon.

L’indicazione europea per la tutela della popolazione dai rischi associati all’esposizione al radon indoor, precedente alla direttiva 2013/59/Euratom, era data dalla raccomandazione 90/143/Euratom della Commissione del 21 febbraio 1990, la quale indicava i livelli di riferimento e di progettazione oltre i quali prevedere azioni di risanamento: 400 Bq/m3 per edifici già esistenti e 200 Bq/m3 per edifici di nuova costruzione.

A livello italiano, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e in particolare il Capo III bis introdotto con il decreto legislativo del 26 maggio 2000, n. 241, è la normativa italiana che fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 regolava l’esposizione al radon nei luoghi di lavoro.

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 prevedeva la misura della concentrazione di radon nei locali di lavoro sotterranei e nei locali di lavoro situati nelle aree geografiche a elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon. Il compito di individuare le suddette aree era affidato alle regioni e province autonome, sulla base di linee guida e criteri emanati da una Commissione tecnica, che però non si è mai insediata.

Il decreto stabiliva inoltre un livello di azione pari a 500 Bq/m3 e un valore di dose efficace pari a 3 mSv/anno, valore oltre il quale il datore di lavoro provvedeva alla sorveglianza fisica del lavoratore ed effettuava interventi di risanamento. Dal decreto era esclusa l’esposizione al radon nelle abitazioni.

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117” prevede all’articolo 10, comma 1, l’adozione del PNAR, concernente i rischi dovuti all’esposizione al radon, inclusa la presenza del radon nelle abitazioni, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L’articolo 12 del decreto legislativo fissa i livelli di riferimento per le abitazioni e per i luoghi di lavoro. Tali valori, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono:

300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti;

200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;

300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro.

Dopo lustri di immobilismo, anche la provincia di Trento tramite l’Appa si è mossa facendo una mappatura del rischio radon un po’ più capillare dei precedenti, evidenziando una situazione a macchia di leopardo con molti casi che superano le soglie d’intervento fissate dal decreto. Peccato solo che molti comuni trentini non siano ancora stati interessati dalla campagna di monitoraggio Appa e che molti campionamenti effettuati da Appa stessa siano stati realizzati su richiesta dei privati per le loro abitazioni, senza dare ai dati raccolti un valore statistico.

In questo contesto s’inserisce l’interrogazione stilata dal consigliere Francesca Parolari (Pd) per conoscere nel dettaglio le modalità di realizzazione delle campagne di monitoraggio radon effettuate da Appa, che appaiono concentrate soprattutto sugli edifici scolastici, i relativi risultati e se siano in via di predisposizione interventi di bonifica dei luoghi di lavoro e di vita scoperti superare le soglie di attivazione previsti dal decreto, evidenziando una preoccupante sottovalutazione del rischio sanitario visto che dal punto di vista statistico i casi di morte prematura derivanti al rischio radon in Trentino si possono stimare in 50-60 ogni anno, tutti casi in gran parte evitabili con un’adeguata campagna di monitoraggio e di mitigazione.

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