E’ sempre foriero di problemi quando lo Stato – e le leggi – vorrebbe normare le modalità di consumazione di un rapporto sessuale tra due persone consenzienti, specie quando questo lo si accompagna con una pesante dose di peggiore ideologia femminista che considera il maschio colpevole a prescindere, così come potrebbe fare il cosiddetto “ddl stupro” approvato a tambur battente alla Camera grazie all’accordo tra maggioranza e opposizione e che ora incappa in una doverosa pausa di riflessione al Senato tra gli strepitii dell’opposizione che grida al tradimento dell’accordo siglato tra Elly Schelin e Giorgia Meloni.
I dubbi sollevati dai senatori – che i deputati non hanno avuto o, meglio, hanno palesemente sottovalutato – dipendono dalla riformulazione dell’articolo 609 bis del codice penale che definisce e punisce come violenza sessuale non più soltanto quella di chi, a fini sessuali, adoperi violenza, minaccia, inganno, o abusi della sua autorità o delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, ma anche, ed in primo luogo, quella che consista soltanto nel compimento di atti sessuali «senza il consenso libero e attuale» del partner, consenso che oltre tangibile può essere manifestato tacitamente anche per “facta concludentia” mediante non opposizione all’altrui iniziativa.
La Commissione giustizia del Senato, per iniziativa della Salvini Premier cui si sono accodati anche Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha chiesto di potere effettuare un ulteriore approfondimento attuando nuove audizioni, anche alla luce delle questioni sorte sulla base di alcune possibili interpretazioni della formulazione della norma approvata dalla Camera.
Trasformare automaticamente in uno stupro punibile penalmente in modo pesante un comportamento iniziato in modo consensuale e legittimo come vuole fare il “Ddl Stupro” è un passo decisamente rilevante che espone le persone a trasformarsi inconsapevolmente in criminali, anche per il solo fatto che durante il consumo dell’atto sessuale subentri qualche problema in uno dei due partner, con l’altro che non si ferma immediatamente, forse perché non in grado di capire il comportamento mutato. Ma quel che è peggio è la possibilità di mutare il proprio consenso a posteriori, anche ben dopo il consumo legittimo dell’atto sessuale, magari a seguito di una crisi di coppia o, ancora più peggio, a seguito di un ricatto deliberato da parte di uno dei due partner, che prima si concede liberamente e poi ci ripensa perché non ottiene quello che vorrebbe.
Insomma, dalla Camera è scaturito un frettoloso mostro giuridico improntato al più fanatico e rabbioso femminismo per il quale l’uomo-maschio è per la sua stessa natura fallica sempre e comunque uno stupratore di femmine, a prescindere dal suo approccio verso l’altro sesso. Un quadro decisamente deteriore e socialmente preoccupante che rischia di aggravare i rapporti tra i due sessi, oltre a trasformare i tribunali d’Italia in altrettanti luoghi a luci rosse, dove avvocati e magistrati indagano per accertare sul come, quando e quanto si è materializzato il consenso e quando questo è mutato.
Non solo: secondo alcune interpretazioni tutt’altro che infondate, ad uno dei partner – di solito il maschio presunto stupratore a prescindere – tocca l’onere di avere avuto il consenso alla copula e che questo c’è stato fino alla fine del coito. Una dimostrazione che può essere prodotta non tanto con una dichiarazione verbale da parte del partner – difficilmente opponibile a terzi – o da una scritta, magari nei termini di autocertificazione, ma piuttosto con una registrazione continuativa in audio ma meglio in video per potere apprezzare nel dettaglio il cosiddetto comportamento concludente, cosa che potrebbe comportare una casistica penale da “revenge porn“ oltre a creare montagne di materiali che facilmente potrebbero approdare su qualche sito web porno.
Il ripensamento da parte del Senato è doveroso, anzi obbligatorio per purgare il “ddl stupro” delle sue degenerazioni ideologiche che sfociano nel penale, con tutto quel che ne consegue.
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